Dopo i recenti episodi di cronaca, la FIGC ha annunciato di aver introdotto un nuovo articolo relativo alla violenza sugli ufficiali di gara all’interno del Codice di Giustizia Sportiva. Le pene minime sono state alzate da 8 giornate a un anno di squalifica in caso di violenza senza referto medico. Due anni, invece, la squalifica minima in caso di referto medico. Inoltre, mentre prima le squalifiche erano riservate soltanto ai calciatori, adesso sono stati inclusi anche allenatori e dirigenti. Questo il commento del presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Le promesse sono state mantenute, abbiamo compiuto il primo passo verso l’azzeramento delle violenze nei confronti degli ufficiali di gara: l’innalzamento delle sanzioni per chi mette in atto questi comportamenti vergognosi. Lo abbiamo fatto per tutelare i nostri arbitri e il sistema in generale, perché non c’è spazio per i violenti nella famiglia del calcio italiano“.
Di seguito il nuovo art. 11 bis:
“1. Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara.
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica.
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile“.